F.A.Q. - PREVENZIONEDOC

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F.A.Q.

Sono un committente di un piccolo intervento edilizio da realizzarsi nella mia casa (recupero del sottotetto ai fini abitativi). Sono obbligato a nominare un Responsabile dei Lavori?
L'articolo 89 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. al comma 1 lettera c) definisce il Responsabile dei Lavori quel "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto"; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (appalti pubblici), il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. L'introduzione della locuzione "che può essere incaricato" avvenuta con le modifiche al D. Lgs n. 81/2008 introdotte dal D. Lgs n. 106/2009 porta a concludere che l'affidamento di un incarico ad un Responsabile dei Lavori da parte di un Committente privato sia una facoltà e non un obbligo. Peraltro l'articolo 93 del D. Lgs n. 81/2008 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) stabilisce che il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori.

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Occorre essere in possesso di una abilitazione particolare per tenere i corsi antincendio?  
Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi.Secondo le indicazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, (www.vigilifuoco.it), la formazione degli “addetti antincendio” può essere realizzata, oltre che dai Vigili del Fuoco, anche da “Enti Pubblici e Privati”, a condizione che venga rilasciato regolare attestato di frequenza al corso di formazione, nel rispetto della durata e dei contenuti minimi riportati nell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, debitamente firmato, riportante in maniera chiara e completa i dati relativi all’Ente formatore e dei discenti formati (nome e cognome, data e luogo di nascita dei discenti, data di effettuazione dei corsi, luogo e durata del corso, ragione sociale della ditta).Restano invece di esclusiva prerogativa del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, la verifica dell’idoneità tecnica e il conseguente rilascio dell’attestato. Tale servizio è reso dal sudetto Comando a titolo oneroso secondo le modalità indicate dal D.M. 11/12/2006. L’obbligatorietà dell’ottenimento dell’attestato d’idoneità tecnica sussiste per le attività elencate nell’allegato X del D.M. 10/3/98.



 
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