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INFORTUNIO MORTALE PER CADUTA DAL PONTEGGIO. RITENUTI RESPONSABILI IL DATORE DI LAVORO ED IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Cassazione Penale, Sez. 4, 5 maggio 2020, n. 13590

Relativamente alla posizione di garanzia del C.A. (coordinatore per la sicurezza ndr), va richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà, Rv. 265661, relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura).
E' proprio alla configurazione complessiva dell'attività, e non già ad una situazione contingente, che i giudici di merito concordemente riconducono la sottovalutazione da parte del C.A. del pericolo di precipitazione da un ponteggio, come purtroppo accaduto, in relazione ad un'area di lavoro di modeste dimensioni, priva di adeguata sottolineatura del rischio, e comunque non provvista di accorgimenti idonei, ad esempio un'imbracatura o un parapetto (che qui mancava per sette metri), a trattenere una persona che poteva sporgersi.
Ferma la costruzione della responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in termini di omissione della prescritta "alta vigilanza" (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026; Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Revello, Rv. 270991), i giudici di merito hanno, con motivazione congrua e logica, dato atto che l'imputato non aveva verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e non aveva preso atto del serio pericolo - per l'incolumità e persino per la vita dei dipendenti - rappresentato dalla presenza di un ponteggio inadeguato.

SOTTRAZZIONE E SOPPRESSIONE PARZIALE DEL CADAVERE DI UN LAVORATORE IN NERO
Cassazione Penale, Sez. 4, 05 marzo 2020, n. 8859

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Asti il 28 novembre 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A.M. e V.O. responsabili dei reati di omicidio colposo del lavoratore "in nero" I.M., con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A), e di sottrazione e distruzione/soppressione parziale del cadavere di I.M. (art. 411 cod. pen.: capo B), fatti commessi entrambi l'8 giugno 2009, e, in conseguenza, li ha condannati alle pene stimate di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del solo A.M. esclusivamente in relazione al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la relativa pena nei confronti di A.M.; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti concordemente dai giudici di merito.
Il rinvenimento casuale di un cadavere in via di decomposizione ed irriconoscibile, essendo il volto schiacciato da un divano, e recante tracce di vernice sugli abiti, da parte di.......



CADUTA DAL TETTO DEL DIPENDENTE COMUNALE: RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Cassazione Penale, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 43829

........a norma dell'art. 2 lett. b) d. lgs. n.81/2008, per datore di lavoro si intende « il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita’, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
In tale disposizione sono confluite le soluzioni adottate da parte della giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa, meno esaustiva di quella attuale, laddove........


CADUTA IN UNA BUCA ALL'INTERNO DI UN CANTIERE: RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Cassazione Penale, Sez. IV, 30 giugno 2015, n. 27169
.......la deposizione resa dalla persona offesa (che ha raccontato l'accaduto senza esitazione e senza contraddizioni di sorta, indicando il punto esatto in cui si è verificata la caduta, all'epoca dei fatti privo di recinzione o di adeguata segnaletica, rappresentando di per sé un'indubbia insidia) fosse risultata precisa, coerente, sufficientemente circostanziata e dotata di piena coerenza logica. Tale deposizione, peraltro, non ha ricevuto alcuna smentita da parte di eventuali altre emergenze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla difesa (Omissis) i quali hanno fatto riferimento a un punto del cantiere del tutto diverso da quello ove si sarebbe verificato l'infortunio, come reso evidente dal contenuto della documentazione fotografica acquisita agli atti del giudizio, riproducente in maniera completa lo stato dei luoghi......

CADUTA MORTALE DI UN OPERAIO APPRENDISTA. RESPONSABILITA' DI UN COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
Cassazione Penale, Sez. IV, 07 maggio 2015, n. 19131
.........Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di "alta vigilanza" che, seppur non implicano necessariamente una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità dei lavoratori. A tali compiti, la legge affianca specifici poteri di segnalazione al committente o al responsabile dei lavori di eventuali inosservanze, previa contestazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati; poteri che giungono fino alla sospensione delle lavorazioni nel caso di pericolo grave ed imminente........

AMPUTAZIONE DELLA MANO DI UN APPRENDISTA MACELLAIO. MACCHINA TRITACARNE NON SICURA
Cassazione Penale, Sez. IV, 23 aprile 2015, n. 16930
........., la Corte d'appello ha ineccepibilmente affermato la pacifica sussistenza della responsabilità dell'imputato, quale datore di lavoro della parte lesa sul rilievo che costui ebbe a mettere a disposizione del lavoratore la macchina tritacarne, non adeguata alle prescrizioni antinfortunistiche (così pacificamente incorrendo nell'addebito ascrittogli versando per ciò stesso in colpa generica e specifica), nonostante le legittime rimostranze sollevate del dipendente proprio a tale riguardo, come evidenziato dal Giudice di prime cure ( cfr. sentenza impugnata fgl. 2-3). A riprova poi della fondatezza dell'accusa sul punto, lo stesso Tribunale aveva annotato che lo stesso A.T., dopo l'incidente, ebbe a dare esecuzione alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza con verbale del 14 giugno 2007, facendo installare, sull'apertura del tritacarne, una griglia protettiva atta ad impedire che la mano dell'operatore potesse venire a contatto con la lama elicoidale di guisa da esser ammesso al pagamento della sanzione amministrativa............

RAGAZZINO MUORE IN CANTIERE: TUTELA DEL TERZO ESTRANEO O VOLONTARIA ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Cassazione Penale, Sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168
.........nella serata del 29 maggio 2002 il minore D.M.C. , di anni nove, aveva fatto ingresso nel cantiere edile unitamente ad altri minorenni, attraverso un varco esistente tra la recinzione del medesimo ed il muro di tufo che costituiva la cinta di un contiguo condominio. In quel momento il cantiere era fermo e mentre i ragazzi si trovavano sul solaio di copertura del garage interrato il D.M. era precipitato sul piano sottostante attraverso uno dei lucernai aperti nel predetto solaio. Soccorso dai compagni, veniva trasportato dagli stessi all'esterno del cantiere. Nell'occorso il giovane riportava un importante trauma cranico, causa di un'emorragia interna che ne determinava la morte.......

INFORTUNIO CON LA TRONCATRICE. LA FORMAZIONE VA NECESSARIAMENTE PROCEDIMENTALIZZATA
Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38966

......in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e ciò perchè l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014 - dep. 26/05/2014, Nogherot, Rv. 259219), si deve ribadire che non è dubitabile che una formazione adeguata raramente può prescindere dalla socializzazione delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; ma questa non può esaurire l'attività di formazione e va necessariamente inserita all'interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l'attività di formazione è necessariamente un'attività procedimentalizzata.....


DELEGA DI FUNZIONE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Corte di Cassazione Penale, Sez. IV Pen. - Sent. del 17.09.2014, n. 38100.

........Altrettanto consolidato è il principio che la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili. In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (v., tra le altre, Sez. IV, 6.2.2007, Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. Chirafisi ed altro).
È da ritenere, quindi, senz'altro fermo l'obbligo per il datore di lavoro di intervenire allorché apprezzi che il rischio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa si riconnette a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. Tali principi hanno trovato conferma nel D.Lgs. n. 81 dei 2008, che prevede, infatti, gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, per l'importanza e, all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro (v. art. 17)........


MANSIONE DI BOSCAIOLO E MANCATA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Cassazione Penale, Sez. 4, 09 settembre 2014, n. 37312


......non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all'epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il co. 2 dell'art. 37 del citato decreto rimette alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.
La compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:
- il d.lvo 81/08, all'art. 37 co. 2 rimette all'accordo Stato-Regioni le modalità, come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore-dipendente;
- l'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che '"in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Conseguentemente, il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.......

 
 
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