SENTENZE 2011 - PREVENZIONEDOC

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SENTENZE 2011

RESPONSABILITA' DI UN COMMITTENTE E MANCATA NOMINA DI UN RESPONSABILE DEI LAVORI
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2011, n. 47476

".....il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente, però, alla delega ad esso conferita. Infatti, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli. ......."

Sentenza del Tribunale di Torino, 2° Corte di Assise, del 15 aprile 2011. Rogo alla THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. di Torino

LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITA' DI INDOSSARE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza del 25 luglio 2011, n. 16195

Dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in ragione della accertata inidoneità ad indossare le calzature antinfortunistiche indispensabili per lo svolgimento delle mansioni.
Il datore di lavoro ha il dovere di verificare la reperibilità sul mercato di vari modelli di scarpe antinfortunistiche all'interno dei quali potevano essere trovate quelle adatte a consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro che il lavoratore è chiamato a svolgere.

RESPONSABILITA' DI UN COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Corte di Cassazione, Sez. IV Pen. - Sent. del 17 agosto 2011, n. 32142

"Si osserva che, in materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente."

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LA CADUTA DALLE SCALE DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA
Corte di Cassazione, Sez. IV Pen. - Sent. del 1° giugno 2011, n. 22239

Giova precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini, Sez. 4, 14 dicembre 1984, n. 11043; in tal senso, "ex plurimis", anche Sez. 4, n. 4784 del 13/02/1991 - dep. 27/04/1991 - imp. Simili ed altro, RV. 187538). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro).  

RIBALTAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA E RAMPA DI ACCESSO AL CANTIERE
Corte di Cassazione, Sez. IV Pen. - Sent. del 19 luglio 2011, n. 28780

"..... gravava sugli imputati l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza statica della rampa, anche se tale accertamento non fosse stato eseguito dall'ente proprietario della strada. La circostanza incontestata che prima dell'apertura del cantiere risultava presente un cartello recante il divieto di circolazione per veicoli di stazza superiore a 3,5 tonnellate, ricomparso dopo l'infortunio, è stata logicamente e correttamente valorizzata dal giudice di appello per sottolineare la conoscenza da parte degli imputati della inidoneità della rampa per veicoli di stazza superiore a 3,5 quintali. L'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche nei confronti di terzi non dipendenti dall'impresa. E', infatti da disattendere la censura afferente la non riconducibilità agli imputati del comportamento di un lavoratore estraneo alla società. Sul punto è da rilevare assorbentemente che, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi (v., tra le altre, Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli)."

CORRENTE ELETTRICA E DECESSO PER FOLGORAZIONE. RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
Corte di Cassazione, Sez. IV Pen. - Sent. 16 giugno 2011, n. 24119

I destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. Il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

PAVIMENTO SCIVOLOSO IN UNA TRATTORIA E INFORTUNIO DI UN CUOCO PER MANCANZA DI SCARPE ANTISCIVOLO
Corte di Cassazione, Sez. Pen. – Sent. del 07 giugno 2011, n. 22541

Condannato un datore di lavoro per non aver dotato un cuoco di calzature antisdrucciolevoli, "dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso" omissione ritenuta colposamente rilevante dalla Corte di Cassazione Penale "fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente" non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Corte di Cassazione, Sez. III Pen. - Sent. 31 maggio 2011, n. 21780

La previsione dell'art. 90, 10° comma, del D. Lgs. n. 81/2008 - secondo la quale "in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9 - lett. e), dall'art. 157, lett. e), del medesimo D. Lgs. in esame. Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del D.U.R.C. e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell'art. 44, 1° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001

OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI METTERE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE UN PONTEGGIO A NORMA
Corte di Cassazione, Sez. III Pen. - Sent. del 17 maggio 2011, n. 19311

L'essersi assunto (il Committente) la responsabilità di incaricare altra ditta della installazione del ponteggio comporti il superamento di una posizione di mera committenza e un'assunzione di responsabilità in ordine alle modalità di installazione e al rispetto delle relativregole di sicurezza.

APPALTO E SUBAPPALTO E INFORTUNO PER CADUTA DALL'ALTO IN UN CANTIERE EDILE
Corte di Cassazione, Sez. IV Pen. - Sent. 22 aprile 2011, n. 16086

"Il rapporto tra la società e l'impresa individuale si avvicinerebbe, secondo gli stessi giudici, ad un appalto di manodopera, vietato, o comunque ad un subappalto di un'opera ad una impresa che mancava delle capacità tecniche ed amministrative per eseguirla correttamente, e che il subappaltatore altro non era che un semplice esecutore di ordini, privo di qualsiasi autonomia organizzativa: di qui la ravvisata responsabilità civile in capo alla società sub committente."

CONDANNATO UN MEDICO COMPETENTE CHE NON HA COLLABORATO ALLA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tribunale di Pisa - Sezione Penale - Sentenza 13 aprile 2011 n. 399

Attività del medico competente - Contravvenzione art. 25 del D. lgs n. 81/2008 - Omessa collaborazione attiva alla valutazione dei rischi aziendali - Incongruenze e lacune del documento di valutazione dei rischi rispetto alla organizzazione de primo soccorso e delle emergenze, ed in relazione alla esposizione quotidiana a rumore e alle vibrazioni - Livello di rischio da movimentazione dei carichi individuato senza giustificare le motivazione che hanno resa necessaria la sorveglianza sanitaria.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E CONTINUITA' NORMATIVA TRA LA NORMA ABROGATA E QUELLA INSERITA NEL VIGENTE D. LGS. N. 139/2003 E NEL D. LGS N. 81/2008.
Corte di Cassazione, Sez. III Pen. - Sent. 15 febbraio 2011, n. 5597

"In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi e al controllo del Comando dei vigili del fuoco - in difetto del quale certificato era configurabile il reato previsto dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 36 e 37, cit. - le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, art. 16 richiamato dall'art. 46 (Prevenzione incendi) del decreto legislativo n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955."

INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO E LAVORI IN QUOTA
Cassazione Penale, sezione IV - Sentenza n. 1225 del 18 gennaio 2011

Condanna del responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, e del datore di lavoro per la morte di un lavoratore che eseguiva lavori in quota.


 
 
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