SENTENZE 2020 - PREVENZIONEDOC

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SENTENZE 2020

BRACCIO INCASTRATO NEL RULLO DEL BASTRO TRASPORTATORE. LA FORMAZIONE E L'ESPERIENZA DELLA VITTIMA NON HANNO RESO IMPREVEDIBILE - FINO ALL'ABNORMITA' - IL PUR INCAUTO COMPORTAMENTO.
Cassazione Penale, Sez. IV, 03 dicembre 2020, n. 34348

........ il documento di valutazione dei rischi, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; é compito del datore di lavoro, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l'evento (cfr. la recente Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, D'Ottavio, Rv. 276703). La Corte di merito, con ampio e conducente percorso argomentativo, ha escluso che tale compito sia stato correttamente assolto dal V.P. nella sua qualità datoriale, evidenziando una serie di manchevolezze che, tra loro coordinate, hanno assunto rilevanza sul decorso causale dell'infortunio e che, ove non vi fossero state, avrebbero ragionevolmente evitato l'esito mortale dell'incidente.......



INFORTUNIO MORTALE PER CADUTA DAL PONTEGGIO. RITENUTI RESPONSABILI IL DATORE DI LAVORO ED IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Cassazione Penale, Sez. 4, 5 maggio 2020, n. 13590

Relativamente alla posizione di garanzia del C.A. (coordinatore per la sicurezza ndr), va richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà, Rv. 265661, relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura).
E' proprio alla configurazione complessiva dell'attività, e non già ad una situazione contingente, che i giudici di merito concordemente riconducono la sottovalutazione da parte del C.A. del pericolo di precipitazione da un ponteggio, come purtroppo accaduto, in relazione ad un'area di lavoro di modeste dimensioni, priva di adeguata sottolineatura del rischio, e comunque non provvista di accorgimenti idonei, ad esempio un'imbracatura o un parapetto (che qui mancava per sette metri), a trattenere una persona che poteva sporgersi.
Ferma la costruzione della responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in termini di omissione della prescritta "alta vigilanza" (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026; Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Revello, Rv. 270991), i giudici di merito hanno, con motivazione congrua e logica, dato atto che l'imputato non aveva verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e non aveva preso atto del serio pericolo - per l'incolumità e persino per la vita dei dipendenti - rappresentato dalla presenza di un ponteggio inadeguato.




SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE PARZIALE DEL CADAVERE DI UN LAVORATORE IN NERO
Cassazione Penale, Sez. 4, 05 marzo 2020, n. 8859

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Asti il 28 novembre 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A.M. e V.O. responsabili dei reati di omicidio colposo del lavoratore "in nero" I.M., con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A), e di sottrazione e distruzione/soppressione parziale del cadavere di I.M. (art. 411 cod. pen.: capo B), fatti commessi entrambi l'8 giugno 2009, e, in conseguenza, li ha condannati alle pene stimate di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del solo A.M. esclusivamente in relazione al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la relativa pena nei confronti di A.M.; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti concordemente dai giudici di merito.
Il rinvenimento casuale di un cadavere in via di decomposizione ed irriconoscibile, essendo il volto schiacciato da un divano, e recante tracce di vernice sugli abiti, da parte di due cacciatori di cinghiali in una zona di campagna isolata del Piemonte, con segni di pneumatici nei pressi, ha dato avvio alle.......


AMPUTAZIONE DI UN DITO DELL'OPERATIO MECCANICO CON MACCHINA MARCATA CE
Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2020, n. 6566

La Suprema Corte di Cassazione torna ad esprimersi in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore durante l’utilizzo di una macchina marcata CE. La sentenza di condanna nonostante l’annullamento senza rinvio operato dalla Corte di Cassazione per omessa applicazione dell’istituto relativo alla “particolare tenuità del fatto” offre spunti interessanti sul fronte della certificazione CE delle macchine e gli obblighi del datore di lavoro.
L’evento lesivo aveva colpito L.L., operaio meccanico, che intento a tagliare pezzi metallici mediante l'impiego di una sega a nastro orizzontale, nel raccogliere manualmente degli sfridi di lavorazione urtava con la mano sinistra la lama in movimento, in un tratto non adeguatamente protetto. Il L.L. nonostante risultasse fornito di dispositivi di sicurezza individuale nonché fosse stato adeguatamente formato ed informato dei rischi di utilizzo del macchinario, mentre stava lavorando sulla sega a nastro per metalli predetta, si accorgeva che si era accumulata una limatura, per cui, indossati i guanti, prendeva con le mani la limaglia accumulata sul lato destro della macchina ed urtava con la mano sinistra la lama in movimento, procurandosi l'infortunio.
Il Tribunale di Milano condannava V.F. alla pena di euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590, commi secondo e terzo, 583, comma primo, cod. pen., perché, in qualità di datore di lavoro per colpa generica e specifica causava a L.L., operaio meccanico, una lesione.......

 
 
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