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RESPONSABILITA' DI UN MEDICO COMPETENTE AZIENDALE PER MANCATA COLLABORAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Cassazione Penale, 15 gennaio 2013, n. 1856
Confermata la sentenza del Triibunale di Pisa che aveva risconosciuto la responsabilità di un medico competente perchè non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Scarica la sentenza.
LAVORATORE FERITO DURANTE UNA RAPINA E INFORTUNIO SUL LAVORO
Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 aprile 2013, n. 8486
"Con specifico riferimento all'attività anche creditizia -