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OPERAIO PRECIPITA CON UNA AUTOBETONIERA NELLA SCARPATA
ANCHE IL COORDINATORE CHE NON PREVEDE NEL PSC IL RISCHIO INERENTE LA POSA DEL CALCESTRUZZO PERCORRENDO STRADE CON DISLIVELLI E' RESPONSABILE DELL'EVENTO
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18951
.............E' noto che il coordinatore per la progettazione risponde per l'infortunio riconducibile all'inadeguata valutazione, nel piano di sicurezza e di coordinamento, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo (Sez. 4, Sentenza n. 17213 del 15/02/2019, Danzi, Rv. 275713); del pari é noto che al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, Sentenza n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026).
Ora, la descrizione di come e con quali cadenze temporali sia stato in realtà redatto il PSC da parte del M.L., operata dalla Corte di merito, risulta puntuale e argomentata e depone per una frettolosa formalizzazione dell'assunzione dell'incarico, da parte del ricorrente, pochi giorni prima dell'incidente, laddove invece risulta da altri atti (v. POS T.) che il M.L. aveva già assunto la qualifica almeno dal giugno precedente. L'assemblaggio caotico del PSC, rimarcato nella sentenza impugnata, disvela che almeno una parte di esso era stata già redatta nel mese di giugno, a fronte della formale assunzione dell'incarico da parte del M.L. il 19 luglio, 3 giorni prima dell'incidente. Né ha pregio quanto asserito dallo stesso ricorrente circa il fatto che incombesse ai T. disciplinare nel loro POS, senza input esterni, la recinzione e la segnalazione delle aree a rischio, atteso che la posizione di garanzia di costoro non esclude certo quella del M.L. quale CSE, essendo noto che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850; Sez. 4, Sentenza n. 6507 del 11/01/2018, Caputo, Rv. 272464).............